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GENTE COMUNE TribunAperta - Politica e Territorio

02/07/2010

ALATRI - Assurdo attacco in merito alla riasfaltura di via dei Castagni


ALATRI - "Questa volta pretendiamo pubbliche scuse da parte dei rappresentanti di Programma Alatri dopo l'assurdo e falso attacco in merito alla riasfaltura di via di Castagni in prossimità di Castagneto. Altrimenti denunceremo il tutto, documenti alla mano, alla Procura della Repubblica. Lo pretendiamo come amministrazione comunale e come maggioranza ma anche per rispetto dei cittadini interessati e dell'intera città. Se questo modo di infangare è lo stile e modo di fare politica di Programma Alatri ciò non ci appartiene".

Categoria: tribap

Durissima la risposta del sindaco, giunta e maggioranza Pdl dinanzi al clamoroso abbaglio della lista civica. "Il fatto clamoroso, un vero autogol, cari cittadini è che via dei Castagni non è infatti strada comunale ma rientra nelle competenze della XII^Comunità Montana. Ma forse l'estensore dell'articolo, ben sapendo tale realtà ha volutamente omesso di firmarsi, pensando di fare uno scoop ma commettendo un errore gravissimo. Vogliono i documenti? Stiano tranquilli gli esponenti di Programma Alatri glieli diamo noi e anzi li pubblichiamo. In data 11/03/2009 la nostra amministrazione con numero protocollo 9585 ha fatto richiesta al Presidente della XII^ Comunità Montana della sistemazione di strade rurali, tra cui via dei Castagni e non solo, rientranti e ricadenti nel comprensorio comunitario di competenza della Comunità Montana. Fu effettuato anche un sopralluogo. Ebbene come dimostrano le carte che gli amici di Prorgramma Alatri hanno omesso di citare, facendo una pessima figura, la risposta della XII^ Comunità Montana si è avuta il 23 giugno 2010 protocollo 1335. In questa si comunicava al sindaco Costantino Magliocca l'inizio dei lavori della arteria in questione nei giorni a seguire, indicando i metri da sistemare e asfaltare e le ditte interessate. E questo intervento segue altri che la Comunità Montana ha portato a termine nella zona sempre su strade di sua competenza grazie al nostro interessamento. Per quanto riguarda poi via Accorciatoia Castagneto come amministrazione comunale lo abbiamo già deliberato l'intervento, perchè questa strada è di nostra competenza. E questo grazie al consigliere di zona Francesca Frusone che senza sparare bufale lavora per le problematiche della zona, a differenza di chi ha amministrato tredici anni e per questa parte di Alatri non ha fatto nulla. Ecco la verità cari cittadini dinanzi alle bugie di Porgramma Alatri". Infine l'assessore ai lavori pubblici Roberto Addesse risponde anche a Patrizio Cittadini che in consiglio lo ha attaccato sul rifacimento dei marciapiedi di via dei Fiori. "Caro Cittadini abbiamo soltanto definito un lavoro che gli abitanti di via dei Fiori attendevano da dieci anni, visto che i marciapiedi non erano stati completati, non ho capito il tuo attacco, ma forse visto che sei della zona ci sei rimasto male che pur governando tredici anni non lo hai portato a compimento. Non ci esaltiamo per questo lavoro perchè era un atto dovuto verso gli abitanti della popolosa via dei Fiori. Abbiamo fatto solo il nostro dovere ricevendo il plauso degli abitanti che si domandavano perchè solo i loro marciapiedi erano stati dimenticati da oltre dieci anni".
A fronte di un vastissimo numero di casi pratici (dipendenti dal fatto che il territorio nazionale è disseminato di questi percorsi, solitamente in prossimità di campi e terreni), rimane alquanto negletto, a cominciare dal concetto stesso di strada vicinale (ovvero interpoderale, dal momento che erano destinate prevalentemente al servizio dell'agricoltura), a causa della loro origine e storia, quasi sempre risalenti nel tempo, tanto da perderne spesso le tracce.
Secondo il vocabolario della lingua italiana, la via vicinale è: "la strada di proprietà privata soggetta a servitù di uso pubblico". Parallelamente, il comma 7 dell'art. 2 del Codice della Strada (D.lgs n. 258/92) stabilisce che: "ai fini del presente codice le sono assimilate alle strade comunali", ossia alle strade urbane di scorrimento ed a quelle di quartiere e locali, meglio definite dallo stesso articolo.
La principale distinzione che si rinviene in materia di strade interpoderali attiene all'esistenza o meno di un diritto di uso pubblico sulle stesse: si distingue in proposito tra strade vicinali pubbliche e strade vicinali private (cd. vie agrarie).
Al fine quindi, di stabilire se una strada interpoderale sia pubblica oppure privata, non rileva - come potrebbe pensarsi -, il fatto che la stessa risulti (o meno) inserita negli elenchi delle strade vicinali, poiché l'iscrizione non ha valore costitutivo, ma soltanto dichiarativo, consentendo soltanto di presumere che la strada sia pubblica, ma senza darne la certezza (TAR Sicilia, Catania, 29 novembre 1996, n. 2124).
Al contrario, la natura pubblica della strada, dipende dalla coesistenza di tre condizioni quali: (a) "il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale" nonché (b) "la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via" ed infine (c) "un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile" (TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugina, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991).
La distinzione non è fine a sé stessa, ma comporta alcune importanti conseguenze, sia giuridiche che economiche.
In primo luogo, il fatto che una certa collettività di persone transiti su una determinata strada produce il sorgere, con il protrarsi del tempo, dell'usucapione di un diritto di uso pubblico da parte dell'ente territoriale (es. Comune), il quale potrà, conseguentemente, esercitare i poteri di autotutela (previsti dal combinato disposto dell'art. 378 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e 15 decreto Luogotenenziale 1 settembre 1918 n. 1446), che si renderanno, di volta in volta, più opportuni: quale, ad es., l'ordine di riaprire l'eventuale chiusura al pubblico passaggio (TAR Toscana, Sez. III, 19 luglio 2004, n. 2637; Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7831; id., , Sez. V, 10 gennaio 1997, n. 29).
venendo così ad alcune delle conseguenze di carattere economico, per le strade vicinali soggette ad uso pubblico (ossia pubbliche), il Comune è obbligato a concorrere alla spesa per la loro "manutenzione, sistemazione e ricostruzione", ai sensi dell'art. 3 del Decreto Luogotenenziale del 1 settembre 1918, n. 1446
nelle strade vicinali vi è la possibilità di utilizzarle per un uso diverso dal transito: ad es. per l'interramento di tubazioni destinate a servizio di immobili: infatti, trattandosi di godimento pubblico di transito, esula da questo ogni altro diritto che si intenda fare valere, salvo il potere del Comune in ordine alle proprie strade, cui quelle vicinali sono equiparate.

Massimiliano Pistilli - Ufficio Stampa Comune Di Alatri

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